Whistleblowing: cos’è
Il whistleblowing è lo strumento attraverso il quale è possibile segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, nonché comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’organizzazione, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.
Tale istituto costituisce una misura di prevenzione e contrasto degli illeciti, contribuendo a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e corretto funzionamento dell’Ente.
Riferimenti normativi
La disciplina del whistleblowing è regolata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle normative nazionali.
La normativa prevede, in particolare:
- la protezione del segnalante da atti di ritorsione o discriminazione;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni idonei a garantire la riservatezza;
- la possibilità di ricorrere a canali esterni nei casi previsti;
- specifiche misure di tutela della riservatezza e dei dati personali.
Restano ferme le competenze dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di vigilanza e regolazione.
Soggetti segnalanti
Possono effettuare segnalazioni i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ente, a diverso titolo, tra cui:
- dipendenti;
- collaboratori, consulenti e lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti;
- componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo;
- soggetti che operano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori o fornitori.
Le tutele previste dalla normativa si applicano ai segnalanti che agiscono in buona fede e sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti.
Oggetto delle segnalazioni
Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che:
- costituiscono violazioni di disposizioni normative;
- integrano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- risultano comunque idonei a compromettere l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente.
Non rientrano nell’ambito del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del segnalante.
Modalità di segnalazione
Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono essere effettuate attraverso l’apposita piattaforma al seguente link: https://fmsi.pawhistleblowing.it
La piattaforma assicura adeguati standard di sicurezza e protezione dei dati personali, nonché la tracciabilità delle segnalazioni.
Tutela del segnalante
L’Ente garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
È fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Eventuali comportamenti ritorsivi, anche solo tentati o minacciati, posti in essere nel contesto lavorativo in ragione della Segnalazione sono vietati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dovranno essere comunicati ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se siano conseguenti alla Segnalazione, denuncia o Divulgazione pubblica effettuata.